CLAIM COSMETICI: FACCIAMO CHIAREZZA!

I claim cosmetici sono, spesso, il motivo per cui acquistiamo un prodotto. Ci lasciamo convincere da questa o quella frase, da una certificazione di qualità oppure dai consigli riportati in etichetta. Quante volte ci è capitato, tuttavia, di non comprendere tutte le informazioni sui prodotti? Quante volte abbiamo cercato di scoprire cosa significasse un simbolo in etichetta? I claim cosmetici riportano sempre molte informazioni: attraverso questo articolo proveremo a fare chiarezza!

CLAIM COSMETICI PIU’ FREQUENTI

claimDERMATOLOGICAMENTE TESTATO
Il claim dermatologicamente testato implica che il prodotto è stato testato su un certo numero di volontari, sotto la supervisione di un dermatologo. Può essere riferito alla tollerabilità del cosmetico sulla pelle o si può riferire a una specifica attività del cosmetico stesso: in quest’ultimo caso non si può riferire a un’autovalutazione del volontario ma deve essere supportato da un dato strumentale.

OFTALMOLOGICAMENTE TESTATO
Il claim oftalmologicamente testato viene utilizzato per indicare che il prodotto cosmetico è stato testato su un certo numero di volontari, sotto la supervisione di un oculista. Anche in questo caso, può essere riferito alla tollerabilità del cosmetico nella zona oculare o si può riferire a una specifica attività del cosmetico stesso (come accade, per esempio, con la dicitura no lacrime riportata su alcuni cosmetici per bambini). Questo stesso concetto si può applicare anche a claim che interessano altre discipline, tra cui quelle mediche, e che vengono supervisionati da specifici operatori del settore (ad esempio il claim “ginecologicamente testato”).

CLINICAMENTE TESTATO
Il claim clinicamente testato significa che il prodotto è stato testato sui volontari sotto la supervisione di un personale medico qualificato o una figura professionale qualificata. Questo è necessario che avvenga secondo particolari condizioni definite da un protocollo clinico o in ambiente clinico. Il claim si riferisce a esperienze, protocolli e condizioni secondo cui viene condotto il test ed è utile per fornire al consumatore informazioni circa l’efficacia di un prodotto cosmetico, indicando che ne è stata testata una specifica attività.

TESTATO SOTTO CONTROLLO MEDICO
Il claim testato sotto controllo medico, indica che il prodotto è stato testato sotto la supervisione di medici qualificati (medici o dentisti). Anche in questo caso, può essere riferito alla tollerabilità cutanea del prodotto cosmetico o a una specifica attività dello stesso.

IPOALLERGENICO
Il claim ipoallergenico, può essere utilizzato solo in quei casi in cui il prodotto cosmetico è stato formulato e progettato in modo da minimizzare il suo potenziale allergenico. La persona responsabile all’immissione sul mercato del cosmetico deve fornire una documentazione scientifica robusta e statisticamente significativa a sostegno del claim. Bisogna dimostrare, in definitiva, di aver preso in considerazione l’assenza di qualsiasi allergene o dei suoi precursori. Poiché è molto difficile prevedere ogni possibile reazione allergica che si può verificare, e di conseguenza eliminare o minimizzarne la causa, l’uso del claim ipoallergenico non garantisce la completa assenza di una reazione di questo tipo e, per questo motivo, è difficilmente utilizzabile.

NON TESTATO SU ANIMALI
claimIl regolamento CE 1223/2009 dedica un intero articolo (articolo 18) alla sperimentazione animale e sancisce che: è vietato immettere in commercio cosmetici che siano stati oggetto di sperimentazione animale, con un metodo alternativo diverso da quello convalidato e adottato a livello comunitario. Questa regola si applica sia alla formulazione finale del cosmetico, sia ai singoli ingredienti o alle miscele utilizzate per formularli.

Tutto ciò significa che è vietato testare sugli animali i prodotti cosmetici, a partire da marzo 2004, e che è vietato testare sugli animali gli ingredienti utilizzati per fini cosmetici, a partire da marzo 2009.

Il claim non testato sugli animali, quindi, a primo impatto molto apprezzabile, risulta essere ingannevole perché, come indicato nell’articolo 1 dell’allegato I del Regolamento CE 655/2013, “non sono consentite le dichiarazioni che suscitano l’impressione che un prodotto abbia uno specifico beneficio, se tale beneficio consiste nel semplice rispetto dei requisiti minimi di legge”. Il divieto di testare ingredienti e cosmetici su animali ha spinto il mondo scientifico verso una continua e assidua ricerca di metodi alternativi in vitro, per valutare la sicurezza e la tollerabilità cutanea. Non dobbiamo però dimenticare un aspetto molto importante in merito all’applicabilità della norma: il regolamento CE 1223/2009 infatti, è un regolamento europeo, quindi non è applicabile in tutti quei paesi al di fuori dell’Unione Europea. Allo stesso modo, però, in Europa non possono essere commercializzati cosmetici testati su animali. A meno che non compriamo un cosmetico fuori dall’Europa, quindi, possiamo essere certi che non sia stato testato sugli animali.

NICHEL TESTED

claimIl regolamento CE 1223/2009 cita nell’articolo 17: “La presenza involontaria di una quantità ridotta di una sostanza vietata, derivante da impurezze degli ingredienti naturali o sintetici, dal procedimento di fabbricazione, dall’immagazzinamento, dalla migrazione dall’imballaggio e che è tecnicamente inevitabile nonostante l’osservanza di buone pratiche di fabbricazione, è consentita a condizione che tale presenza sia in conformità dell’articolo 3”. Cosa significa? Che il nichel è un ingrediente vietato, ma, poiché è un metallo estremamente diffuso, ne si tollera la presenza in tracce all’interno del cosmetico. Cosa significa elemento in tracce? Qual è la concentrazione massima ammessa? Ancora non c’è una disposizione chiara su questo punto: dall’analisi quantitativa strumentale è possibile rilevare il nichel a partire da 0.0001% (che corrisponde a 1 ppm). È per questo motivo che la dicitura nichel tested, se non seguita dalla concentrazione, non ci dà informazioni sufficienti né sulla sua presenza né sulla quantità presente in un cosmetico. Se vuoi approfondire l’argomento, leggi qui.

FREE FROM
Il claim “free from…” (indicato anche come “senza…” o “0%…”) è un claim che è stato a lungo discusso ed è stato oggetto di verifica da parte della commissione europea per monitorare l’ottemperanza al regolamento. Il regolamento in questione è il CE 655/2013, che stabilisce i criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate nei prodotti cosmetici. Questa norma stabilisce tre criteri comuni su cui si debbano fondare tutte le aggettivazioni dei cosmetici:

  • che siano conformi alle norme di riferimento;
  • che siano veri, ossia che non vengano riportate indicazioni fasulle o non attribuibili all’intera formulazione;
  • che siano sostenute da prove adeguate e verificabili.

Per questo motivo, l’indicazione free from non dovrebbe essere associata a ingredienti vietati dal regolamento o allo scopo di denigrarne altri o di distogliere l’attenzione del consumatore dalla funzione o dai benefici del prodotto stesso. Questa indicazione dovrebbe aiutare il consumatore nel fornire tutte le informazioni sufficienti per attuare una scelta adeguata.

SENZA ALLERGENI
Questo claim è un caso particolare in cui si fa riferimento all’assenza di allergeni nella formulazione. Anche stavolta, troviamo un claim interpretato dal disciplinare come ingannevole, perché non è possibile garantire la completa assenza di reazioni allergiche indotte dall’applicazione del cosmetico sulla cute. Infatti, tutte le sostanze, non solo quelle contenute nei cosmetici, possono potenzialmente dare luogo a reazioni allergiche o irritative in persone predisposte.
Altri claim molto frequenti presenti nelle confezioni dei cosmetici sono biodegradabile, green, naturale, biologico, ecologico. Sono claim molto comuni per i quali tutt’ora non c’è ancora, purtroppo, un’informazione semplice e chiara rivolta al consumatore. La valutazione e la scelta da parte del consumatore diventano quindi estremamente difficili ed è per questo motivo che abbiamo deciso di dedicare a questo argomento un articolo a parte. Lascia un commento se vuoi saperne di più!

FONTI

  • Regolamento (CE) n° 1223/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici. 22.12.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 342/59
  • Regolamento (UE) n° 655/2013 della commissione del 10 luglio 2013 che stabilisce criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici. 11.7.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 190/31

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